Basiglio Consulting s.r.l. collabora con Organismi abilitati dal Ministero delle Attività produttive convenzionati in esclusiva per il settore specifico.
Le operazioni di controllo andranno effettuate con periodicità:
- Biennale: In caso di ambienti con pericolo di esplosione e/o incendio – ad es. CT >116 K/cal, rimesse interrate > 300mq, altezza antincendio > 24 mt.)
- Quinquennale: negli altri casi.
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
(G.U. n. 6, 8 gennaio 2002, Serie Generale)
Testo in vigore dal 23/1/2002
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Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
- Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
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