Documento di Valutazione dei rischi
In data 09.04.2008 è stata approvato il D.lgs.81/08, che apporta significative varianti alla precedente D. Lgs.626/94 sulla sicurezza.
Diventa quindi particolarmente urgente, per i luoghi di lavoro che non hanno ottemperato ai dettami della D. Lgs. 626/94, la produzione del documento di valutazione dei rischi (art. 17 c. 1 a D.Lgs.81/08 ).
La legge introduce nuove disposizioni riguardo schede di rischio, indicazione di data certa, imposizioni specifiche derivanti dalla presenza di un dipendente condominiale (art. 28, comma 2) e l’indicazione del nominativo del RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione ) (art. 31 D.Lgs. 81/08).
Basiglio Consulting può occuparsi di tutti gli adempimenti sopra indicati.
Elenchiamo qui di seguito alcuni rischi connessi con l’attività condominiale.
In data 09.04.2008 è stata approvato il D.lgs.81/08, che apporta significative varianti al precedente D.Lgs.626/94 sulla sicurezza.
In particolare, l’art. 26 comma 3 introduce l’obbligo di formulazione del DUVRI.
Quest’ultimo, nella sua formulazione generale, è un documento che riassume tutte le eventuali possibilità di rischi dovuti alla interferenza nella esecuzione di lavori all’interno del condominio.
L’amministratore, nella sua qualità di datore di lavoro – art. 2 comma 1 b – (in caso di presenza di dipendente/i) o di appaltatore committente negli altri casi, deve fornire il documento in oggetto, nella sua forma generale, alla ditta/artigiano incaricato dall’esecuzione dei lavori al fine della valutazione delle valutazione delle interferenze e dei relativi rischi.
Ovviamente la redazione di questo documento non può prescindere dalla compilazione, precedente, del DVR da cui estrapolare le informazioni necessarie.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (estratto)
…omissis…
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze …omissis…
È fatto obbligo di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 31.
Il suddetto responsabile provvederà entro un anno dall’ottenimento dell’incarico a redigere un documento comprendente tutte le possibili fonti di rischio presenti nel luogo di lavoro e i relativi adempimenti per la eliminazione o la riduzione degli stessi.
Basiglio Consulting è in grado di fornire una figura professionale in possesso di tutti i requisiti di legge necessari a poter espletare tale incarico.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (estratto)
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: …omissis…
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni …omissis…
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, …omissis…
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
…omissis…
2.1 Norme per l’installazione
La prima edizione della norma CEI EN 62305 è datata aprile 2006; a seguito di numerose e articolate vicende, in sede internazionale, è stata infine pubblicata, ed è entrata in vigore il 01.03.2013, la parte 2 della seconda edizione della norma.
L’attuale edizione della norma è stata suddivisa in parti a seconda dei contenuti degli argomenti trattati, sostituendo completamente la serie di Norme CEI EN 62305:2006-04.
5.4 Verifiche dei sistemi di protezione contro i fulmini
Periodicità delle verifiche
Come detto, per stabilire quali misure di protezione contro i fulmini siano necessarie ai fini della sicurezza, o convenienti sul piano economico, è indispensabile effettuare l’analisi del rischio secondo la norma 62305-2. Una volta determinato il rischio, individuate le eventuali opportune misure di protezione (LPS, sistemi di SPD, schermature magnetiche, protezioni antincendio, ecc.) occorre garantirne, al pari di ogni impianto tecnologico, l’efficienza nel tempo mediante la regolare manutenzione e le verifiche periodiche.
Si evidenzia che le verifiche ispettive contemplate dalla Norma non sostituiscono, in alcun modo, i controlli di manutenzione che debbono seguire una specifica programmazione temporale.
Riguardo alle verifiche periodiche, queste comprendono sia le verifiche ispettive, effettuate ai sensi del d.p.r. 462/01 (in linea generale, si ritiene che l’aumento del livello di protezione debba essere considerato nell’ambito di nuova denuncia), sia i controlli di manutenzione di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i..
La norma CEI EN 62305-3 stabilisce la periodicità di verifica dell’LPS.
La guida CEI 81-2 consiglia la periodicità delle verifiche per le varie misure di protezione.
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