Certificazione energetica degli edifici

 

Il D.lgs.19 agosto 2005, n°192 modificato e attuato dal D.lgs.29 dicembre 2006, n°311 impone la valutazione del rendimento energetico in edilizia e la relativa produzione della documentazione attestante le caratteristiche dell’edificio in esame.
La mancanza di tale certificato impedisce:

  • dal 01.07.2009 il trasferimento a titolo oneroso ( vendita ) della proprietà dell’unità immobiliare (L.R. 8/8745 art. 9.2 comma f );
  • dal 01.07.2010 la locazione (affitto) dell’unità immobiliare ( L.R. 8/8745 a.9.2 comma g)

La Basiglio Consulting srl si propone di svolgere tutti gli adempimenti necessari ed introdotti dalla normativa Nazionale, Regionale ed Europea in materia di certificazione energetica degli edifici, avvalendosi dell’operato di professionisti appositamente selezionati, ognuno dei quali ha conseguito presso il CENED l’abilitazione necessaria risultando iscritti all’elenco dei certificatori accreditati dalla Regione Lombardia.

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l.r. n° 8/8745 del 22/12/2008

(estratto)

……….omissis………
art. 9.2 gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 9.1., sono soggetti all’obbligo di certificazione energetica, di cui al punto 10, secondo la seguente gradualità temporale:….omissis…..

f) a decorrere dal 01/07/2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
g)a decorrere dal 01/07/2010 nel caso di contratto di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di aziende comprensivo di immobili, sia essi nuovi o rinnovati…omissi….

Art. 10.2 l’attestato di certificazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio.
l’attestato di certificazione energetica riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto tecnico….omissis…..

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