Documento di valutazione del rischio (ex D. lgs. 81/08)
In data 09.04.2008 èD stata approvato il D.lgs.81/08, che apporta significative varianti alla precedente D. Lgs.626/94 sulla sicurezza.
Diventa quindi particolarmente urgente, per i luoghi di lavoro che non hanno ottemperato ai dettami della D. Lgs. 626/94, la produzione del documento di valutazione del rischio
(art. 17 c. 1 a D.Lgs.81/08 ) .
La legge introduce nuove disposizioni riguardo schede di rischio, indicazione di data certa, imposizioni specifiche derivanti dalla presenza di un dipendente condominiale (art. 28, comma 2) e l’indicazione del nominativo del RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione ) - art. 31 D.Lgs. 81/08-
La Basiglio Consulting può occuparsi di tutti gli adempimenti sopra indicati.
Elenchiamo qui di seguito alcuni rischi connessi con l’attività condominiale.
- Rischio incendio ( art. 46 DM. 10/03/1998)
- Rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature e impianti elettrici ( art. 80 D.Lgs. 81/2008)
- Rischi connessi all’esposizione ad agenti chimici ( art. 223 D.Lgs. 81/2008)
- Rischi collegati alla stress lavoro correlato ( Accordo Europeo 08/10/2004, art. 28)
- Rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi ( art. 168 D.Lgs. 81/2008)
- Rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici ( art. 271 D.Lgs. 81/2008)
- Rischi a cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
- Rischi connessi a carenze strutturali dell’edificio
Interventi di formazione/informazione dei dipendenti
In esecuzione ai dettami della legge 81/08 art. 123 la Basiglio Consulting tramite personale docente in possesso dei requisiti di idoneità, effettua, previo accordo per data ed orario con il lavoratore, direttamente sul posto di lavoro un corso di formazione specifico.
La prestazione professionale consisterà in un corso articolato secondo i segg. punti :
Informazione generale: la normativa italiana in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- Rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività del condominio in generale
- Rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta
- Le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori
- I nominativi degli incaricati per misure antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
- Informazione sulle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate
- Situazioni anormali prevedibili
- Informazione sui dispositivi di protezione individuali DPI. Se, quando e perché utilizzarli
- Nozioni relative a diritti e doveri di lavoratori in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
- Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
- Modalità e procedure operative per lo svolgimento in sicurezza della propria mansione
- Dibattito finale
Incarico R.S.P.P. nei luoghi di lavoro con dipendenti diretti
E’ fatto obbligo di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 31.
Il suddetto responsabile provvederà entro un anno dall’ottenimento dell’incarico a redigere un documento comprendente tutte le possibili fonti di rischio presenti nel luogo di lavoro e i relativi adempimenti per la eliminazione o la riduzione degli stessi.
La Basiglio Consulting è in grado di fornire una figura professionale in possesso di tutti i requisiti di legge necessari a poter espletare tale incarico.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ESTRATTO
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108
- OMISSIS –
- Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- OMISSIS –
- Sezione II
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
- OMISSIS –
- 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
ESTRATTO
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
OMISSIS
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinche' ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
3. – omiss-
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata –omissis-
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
-omissis-
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.-
omissis
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ESTRATTO
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:……OMISSIS…………..
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni ….OMISSIS……
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32,
…….OMISSIS……
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
-omissis-







